Richiamandosi all’interpretazione evolutiva della nozione di sequestro di corrispondenza elaborata dalla precedente sentenza n. 170 del 2023, che vi ha ricompreso l’apprensione dei messaggi scambiati per via elettronica e rinvenuti nella memoria dei dispositivi, la Corte costituzionale, investita da un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, ha ritenuto che fosse necessaria l’autorizzazione del Senato prevista dall’art. 68 comma 3 Cost. per acquisire le registrazioni di conversazioni intrattenute dall’imputato quando era senatore, occultamente effettuate da un imprenditore coinvolto nella medesima inchiesta attraverso un dispositivo elettronico nel quale erano rimaste archiviate. La conclusione non tiene però in considerazione la circostanza che, al momento in cui l’acquisizione era stata disposta, il mandato parlamentare si era concluso. Applicare la speciale garanzia costituzionale dell’autorizzazione ad actum nei confronti di un imputato tornato a essere cittadino comune contrasta sia con il dettato dell’art. 4 legge n. 140 del 2003, che richiede il via libera della Camera «quando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento» le attività elencate, sia con la consolidata connotazione funzionale della garanzia, rivolta a preservare l’autonomia e l’indipendenza delle Camere rispetto a indebite interferenze dell’autorità giudiziaria.

Necessario secondo la Corte costituzionale il via libera parlamentare per acquisire le registrazioni delle conversazioni di un ex senatore: dov’è la ratio funzionale?

GABRIELLI, CHIARA
2026

Abstract

Richiamandosi all’interpretazione evolutiva della nozione di sequestro di corrispondenza elaborata dalla precedente sentenza n. 170 del 2023, che vi ha ricompreso l’apprensione dei messaggi scambiati per via elettronica e rinvenuti nella memoria dei dispositivi, la Corte costituzionale, investita da un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, ha ritenuto che fosse necessaria l’autorizzazione del Senato prevista dall’art. 68 comma 3 Cost. per acquisire le registrazioni di conversazioni intrattenute dall’imputato quando era senatore, occultamente effettuate da un imprenditore coinvolto nella medesima inchiesta attraverso un dispositivo elettronico nel quale erano rimaste archiviate. La conclusione non tiene però in considerazione la circostanza che, al momento in cui l’acquisizione era stata disposta, il mandato parlamentare si era concluso. Applicare la speciale garanzia costituzionale dell’autorizzazione ad actum nei confronti di un imputato tornato a essere cittadino comune contrasta sia con il dettato dell’art. 4 legge n. 140 del 2003, che richiede il via libera della Camera «quando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento» le attività elencate, sia con la consolidata connotazione funzionale della garanzia, rivolta a preservare l’autonomia e l’indipendenza delle Camere rispetto a indebite interferenze dell’autorità giudiziaria.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11576/2784172
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