La Scuola di Bologna, a partire dai suoi primissimi esponenti, non sembra solo perpetuare l’impostazione concettuale unitaria della locatio-conductio che riceve dalla compilazione giustinianea, ma anzi in certo senso la esplicita, mostrando come la locatio operarum implichi sempre la locazione della persona delle cui opere si tratta, affinché il conduttore tragga da queste un’utilità per la realizzazione di un proprio interesse. Tale è l’impostazione assunta da una glossa al Digestum uetus, e precisamente a D.19,2,19,9, riferibile a Bulgaro, vale a dire, occorre sottolinearlo, a un giurista appartenente a quel gruppo dei quattro dottori, allievi di Irnerio, nei quali, dopo il maestro, la scuola intraprende il suo lungo glorioso percorso e in certa misura si perpetua. Il problema affrontato da Bulgaro è quello della mancata prestazione per causa non riconducibile alla responsabilità del locatore: un problema che, come si vedrà, costituisce oggetto di attenzione in tutta la scuola dei glossatori, fino ad Accursio. Il caso disciplinato da D.19,2,19,9 è quello dell’exceptor, il quale si trova nell’impossibilità di adempiere all’obbligazione che gli deriva per aver locato le sue operae; il venir meno del conduttore, creditore della prestazione, impedisce all’exceptor di adempiere; infatti, come sottolineerà una glossa contenuta nell’apparato accursiano, l’exceptor è colui che scrive sotto dettatura—aliquo dictante—: si tratta, dunque, di una prestazione che tipicamente è eseguita al servizio diretto del conduttore che ne imprime l’indirizzo esecutivo. Ad analoga constatazione si presta la Summa Codicis di Piacentino; nemmeno questo glossatore nell’introdurre la materia de locato et conducto usa la locuzione locatio operarum, ma identifica questa figura nella sua funzione per così dire utilitaristica avuto riguardo al suo oggetto consistente nella persona del locatore. Dalla definizione piacentiniana il contratto di locatio-conductio risulta rappresentato come un’entità unitaria, sia che abbia per oggetto la persona sia che abbia per oggetto una res. L’impostazione che sorregge l’esegesi del Piacentino, che fa pernio sulla persona del locator, identificandola come il corpus oggetto della locazione, in modo del tutto coerente con quanto si è visto essere il portato della configurazione romanistica, è fatta propria da Azzone nella sua Summa Codicis. La conformità dell’esegesi azzoniana alla lezione del Piacentino, una lezione che, per certi versi, è già tracciata in linea di principio da Bulgaro, non si esaurisce in un atteggiamento conformistico, ma funge da punto di partenza verso un’analisi del contenuto obbligatorio del contratto, visto dal punto di vista dei soggetti implicati. Questa comparazione ci permette di farci un’idea adeguata di come sia intesa, nella dottrina corrente, l’obbligazione cui è tenuto il locator e ci permette di concludere che la linea che unisce Bulgaro, il Piacentino e Azzone, sotto questo riguardo, è solida e tende ad un medesimo risultato: quello di ribadire che oggetto del contratto è la persona stessa del locator operarum; il che dimostra definitivamente che il contratto di locatio-conductio operarum costituisce la forma della subordinazione: in tale contratto le operae non identificano un’attività, ma la persona stessa del locatore che si obbliga a prestarle, assoggettandosi alle direttive del conductor.

Varianti della subordinazione, 2. I Glossatori

CRESCENZI, VICTOR
2011

Abstract

La Scuola di Bologna, a partire dai suoi primissimi esponenti, non sembra solo perpetuare l’impostazione concettuale unitaria della locatio-conductio che riceve dalla compilazione giustinianea, ma anzi in certo senso la esplicita, mostrando come la locatio operarum implichi sempre la locazione della persona delle cui opere si tratta, affinché il conduttore tragga da queste un’utilità per la realizzazione di un proprio interesse. Tale è l’impostazione assunta da una glossa al Digestum uetus, e precisamente a D.19,2,19,9, riferibile a Bulgaro, vale a dire, occorre sottolinearlo, a un giurista appartenente a quel gruppo dei quattro dottori, allievi di Irnerio, nei quali, dopo il maestro, la scuola intraprende il suo lungo glorioso percorso e in certa misura si perpetua. Il problema affrontato da Bulgaro è quello della mancata prestazione per causa non riconducibile alla responsabilità del locatore: un problema che, come si vedrà, costituisce oggetto di attenzione in tutta la scuola dei glossatori, fino ad Accursio. Il caso disciplinato da D.19,2,19,9 è quello dell’exceptor, il quale si trova nell’impossibilità di adempiere all’obbligazione che gli deriva per aver locato le sue operae; il venir meno del conduttore, creditore della prestazione, impedisce all’exceptor di adempiere; infatti, come sottolineerà una glossa contenuta nell’apparato accursiano, l’exceptor è colui che scrive sotto dettatura—aliquo dictante—: si tratta, dunque, di una prestazione che tipicamente è eseguita al servizio diretto del conduttore che ne imprime l’indirizzo esecutivo. Ad analoga constatazione si presta la Summa Codicis di Piacentino; nemmeno questo glossatore nell’introdurre la materia de locato et conducto usa la locuzione locatio operarum, ma identifica questa figura nella sua funzione per così dire utilitaristica avuto riguardo al suo oggetto consistente nella persona del locatore. Dalla definizione piacentiniana il contratto di locatio-conductio risulta rappresentato come un’entità unitaria, sia che abbia per oggetto la persona sia che abbia per oggetto una res. L’impostazione che sorregge l’esegesi del Piacentino, che fa pernio sulla persona del locator, identificandola come il corpus oggetto della locazione, in modo del tutto coerente con quanto si è visto essere il portato della configurazione romanistica, è fatta propria da Azzone nella sua Summa Codicis. La conformità dell’esegesi azzoniana alla lezione del Piacentino, una lezione che, per certi versi, è già tracciata in linea di principio da Bulgaro, non si esaurisce in un atteggiamento conformistico, ma funge da punto di partenza verso un’analisi del contenuto obbligatorio del contratto, visto dal punto di vista dei soggetti implicati. Questa comparazione ci permette di farci un’idea adeguata di come sia intesa, nella dottrina corrente, l’obbligazione cui è tenuto il locator e ci permette di concludere che la linea che unisce Bulgaro, il Piacentino e Azzone, sotto questo riguardo, è solida e tende ad un medesimo risultato: quello di ribadire che oggetto del contratto è la persona stessa del locator operarum; il che dimostra definitivamente che il contratto di locatio-conductio operarum costituisce la forma della subordinazione: in tale contratto le operae non identificano un’attività, ma la persona stessa del locatore che si obbliga a prestarle, assoggettandosi alle direttive del conductor.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11576/2510603
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